Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 50
In vigore dal 8 mag 1935
La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata o di Corpo d'armata, al ricevimento della copia del giornale di cassa. mod. 20 della cassa sussidiaria, corredata dai documenti indicati nell'articolo precedente, dispongono il passaggio delle operazioni fatte dalla cassa predetta nelle scritture della cassa militare mediante emissione dei seguenti titoli:
1) di un ordine di pagamento complessivo per le anticipazioni fatte dalla cassa sussidiaria ai vari enti, intestato al gestore della cassa medesima;
2) di un ordine di riscossione per lo stesso ammontare dell'ordine di pagamento di cui al precedente numero 1) intestato pure al gestore della cassa suindicata;
3) di tanti ordini di riscossione riepilogativi quante sono le specie di entrate riscosse dalla cassa sussidiaria, escluse beninteso le anticipazioni avute dalla cassa militare a norma dell' del presente regolamento;
4) di un ordine di pagamento per la complessiva somma degli ordini di riscossione di cui al n. 3) intestato al gestore della cassa sussidiaria.
Agli ordini di riscossione indicati al n. 3) sono allegati, se esistono, le fatture di versamento e gli eventuali documenti concernenti le somme introitate; all'ordine di pagamento di cui al n° 1 le ricevute rilasciate da coloro che riscossero le somme della cassa sussidiaria, e gli altri eventuali titoli giustificativi.
Per le somministrazioni di fondi ai reparti, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata staccano una partecipazione mod. 9 per le somme avute complessivamente da ciascun corpo, ente o stabilimento della cassa sussidiaria e la inviano alle amministrazioni od agenti autonomi interessati.
Nell'ordine di pagamento di cui al n. 1) del presente articolo devono essere indicate in due cifre separate le anticipazioni date agli enti ed agenti autonomi e quelle date ai reparti non autonomi.
Storico versioni
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