Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VI

Art. 53

In vigore dal 8 mag 1935
I fondi devono essere custoditi dal corpo, reparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria, in apposita cassa forte distinta da quella della propria gestione. Una delle chiavi è tenuta dall'ufficiale pagatore e l'altra dal gestore o dal comandante del reparto o stabilimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-53

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