Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 53
In vigore dal 8 mag 1935
I fondi devono essere custoditi dal corpo, reparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria, in apposita cassa forte distinta da quella della propria gestione.
Una delle chiavi è tenuta dall'ufficiale pagatore e l'altra dal gestore o dal comandante del reparto o stabilimento.
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