Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo III›Capo VII
Art. 58
In vigore dal 8 mag 1935
L'Ispettore e il vice Ispettore di cassa hanno giurisdizione su tutte le casse militari dell'esercito mobilitato.
L'Ispettore ed il vice Ispettore di cassa, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, o venga loro ordinato dalla Direzione superiore di commissariato, eseguiscono le ispezioni alle casse militari, intese ad accertare l'esistenza dei fondi di cassa e la loro corrispondenza coi risultati profferti dalle scritture, nonché ad assicurare che le casse funzionino secondo le norme amministrative-contabili prescritte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-58