Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo III›Capo VII
Art. 61
In vigore dal 8 mag 1935
L'Ispettore ed il vice Ispettore sono tenuti a dare in materia di servizio di cassa, alla Direzione superiore di commissariato ed alle Direzioni di commissariato i pareri di cui siano richiesti; e, intesa, ove occorra, la Direzione generale del tesoro, risolvono i dubbi che possono sorgere nel funzionamento del servizio.
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