Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 57
In vigore dal 8 mag 1935
Nei casi contemplati nell'articolo precedente il corpo, reparto o stabilimento che ha cessato di gestire la cassa sussidiaria deve immediatamente presentare il conto alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato di armata, o di Corpo d'armata, a norma dell', in modo che le varie gestioni della cassa rimangano separate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-57