Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VI

Art. 49

In vigore dal 8 mag 1935
La cassa sussidiaria, quindicinalmente trasmette alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata da cui dipende la cassa militare per conto della quale agisce, una copia del giornale di cassa mod. 20 relativo alla quindicina scaduta, corredata per quanto riflette le entrate, dei tronchi del bollettario contenenti le matrici delle quietanze rilasciate a coloro che versano somme nella cassa sussidiaria, e, per quanto riflette la spesa, delle ricevute rilasciate dagli enti che ebbero le anticipazioni. La trasmissione di cui sopra può essere fatta anche a periodi più brevi, qualora l'opportunità lo consigli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-49

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