Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 48
In vigore dal 8 mag 1935
Per quanto riflette le entrate, la cassa sussidiaria si regola come la cassa militare da cui dipende. Può ricevere i versamenti di somme riscosse per conto del Ministero delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato ed introita i proventi che si verificano presso l'amministrazione militare (cessione di materiali, viveri, materiali fuori servizio, ecc.) e di tali fondi riscossi si vale esclusivamente per dare anticipazioni ai reparti della circoscrizione della cassa sussidiaria.
Per ogni operazione la cassa sussidiaria deve rilasciare una quietanza mod. 3 da staccarsi da apposito bollettario inviatole dalla cassa militare dalla quale dipende, firmata dal gestore delle cassa e firmata dal comandante del corpo o reparto o stabilimento incaricato di funzionare come cassa sussidiaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-48