Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 52
In vigore dal 8 mag 1935
La cassa sussidiaria è gestita dall'ufficiale pagatore del corpo, reparto o stabilimento incaricato sotto il controllo del rispettivo comandante.
A detto ufficiale pagatore è assegnato conveniente personale.
La cassa militare non assume alcuna responsabilità per fatti dipendenti dalla gestione della cassa sussidiaria.
Storico versioni
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