Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VI

Art. 56

In vigore dal 8 mag 1935
Qualora il corpo, reparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria dovesse cambiare residenza, il Comando supremo ed i Comandi d'armata e di Corpo d'armata designano il corpo, reparto o stabilimento che deve subentrare nella gestione della cassa sussidiaria. Se tale designazione non ha avuto luogo, la consegna dei fondi e delle scritture viene fatta, ad un corpo, reparto o stabilimento che resti ancora in tale località. Nei due casi suddetti il corpo, reparto o stabilimento subentrante nelle funzioni di cassa sussidiaria considera i fondi ricevuti come anticipazione fatta dalla cassa sussidiaria cessante alla quale rilascia regolare ricevuta, come per le ordinarie anticipazioni. Qualora invece la cassa sussidiaria debba sciogliersi definitivamente, il corpo, reparto o stabilimento che la gestisce non versa alla cassa militare i fondi rimastigli ma li considera come un'anticipazione di fondi avuta per la propria amministrazione e li passa quindi nella gestione del corpo, reparto o stabilimento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-56

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