Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo III›Capo VII
Art. 60
In vigore dal 8 mag 1935
Delle ispezioni eseguite si fa constare in apposito verbale mod. 12 redatto in triplice esemplare di cui uno rimane presso il cassiere, un altro presso la Direzione superiore di commissariato o la Direzione di commissariato d'armata, il terzo è spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-60