Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo III›Capo VII
Art. 59
In vigore dal 8 mag 1935
Delle ispezioni che l'Ispettore ed il vice Ispettore intendessero fare di propria iniziativa, deve sempre essere preavvisata, verbalmente o per iscritto, la Direzione superiore di commissariato.
Nel caso in cui l'ispezione dovesse farsi in una cassa di armata o di Corpo di armata ne viene sempre dato preavviso in via riservata al Comando d'armata o di Corpo d'armata cui appartiene la cassa da ispezionare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-59