Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VIII
Art. 63
In vigore dal 8 mag 1935
Al principio di ogni mese ed in ogni caso quando la cassa cessi di funzionare od avvenga il cambio di gestione, il controllore rimette alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato, in due esemplari, il conto generale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel mese o nel periodo precedente (mod.
13) corredato dai seguenti documenti:
a) elenco descrittivo in doppio esemplare delle quietanze emesse per tutti indistintamente i versamenti ricevuti (mod. 14);
b) elenco descrittivo in doppio esemplare degli ordini di pagamento estinti (mod. 15);
c) elenco, in triplice esemplare, delle somme anticipate agli enti mobilitati, compilato distintamente per ciascun ufficio contabilità e revisione di Comando territoriale, dal quale gli enti medesimi dipendono agli effetti del riscontro (mod. 18);
d) elenco, in doppio esemplare, delle somme anticipate ai reparti della R. marina, della R. aeronautica e di altre amministrazioni estranee all'esercito, compilato distintamente per ciascuna di dette amministrazioni (mod. 19);
e) matrici delle quietanze (mod. 3) emesse;
f) ordini di riscossione (mod. 4) esatti;
g) ordini di pagamento (mod. 5) estinti, corredati dai documenti giustificativi della spesa;
h) mod. 9, od eventualmente le comunicazioni-lettere, esibiti alle casse militari per ottenere il pagamento.
Il controllore rimette altresì alla Direzione superiore di commissariato o alle Direzioni di commissariato il prospetto mod. 16, dimostrante distintamente per amministrazione le entrate riscosse dalla cassa militare ed eventualmente alle casse sussidiarie dipendenti, che vanno a favore del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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