Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VIII

Art. 68

In vigore dal 8 mag 1935
Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) alla fine della campagna, o alla fine di ogni esercizio finanziario se la campagna si svolge in più esercizi, trasmette i conti giudiziali dei cassieri e controllori delle casse militari alla Corte dei Conti. Tali conti giudiziali consistono in un riepilogo mod. 17 nel quale sono riportate le risultanze dei singoli conti generali mensili mod. 13 ed a cui sono allegati i seguenti documenti mensili: a) un esemplare del conto generale mod. 13; b) un esemplare dell'elenco descrittivo delle quietanze emesse mod. 14. corredato dalle matrici delle quietanze; c) un esemplare dell'elenco descrittivo degli ordini di pagamento estinti mod. 15, corredato da tutti gli ordini di pagamento originali, all'infuori di quelli trasmessi alle amministrazioni estranee all'esercito, i quali vengono sostituiti dalla copia dello estratto di cui all'; d) un esemplare degli elenchi delle somme anticipate agli enti mobilitati mod. 18, compilati distintamente per ciascun ufficio di contabilità e revisione dal quale gli enti medesimi dipendono agli effetti del riscontro. La Corte dei conti pronuncia decisione di scarico per i cassieri e controllori delle casse militari distintamente per ciascuna gestione e indipendentemente dalla responsabilità degli agenti dell'amministrazione militare. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la guerra Mussolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-68

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