Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VIII
Art. 65
In vigore dal 8 mag 1935
La Ragioneria centrale del Ministero della guerra verifica i conti delle casse militari e i documenti relativi. Provvede quindi perché siano registrate in apposite scritture riassuntive le somme pagate mensilmente per anticipazione di fondi dalle singole casse, distinguendo:
a) le anticipazioni corrisposte alle unità dell'esercito nonché ai reparti di altre forze armate che operano alle dipendenze dell'esercito stesso e rendono i conti all'amministrazione della guerra;
b) le anticipazioni corrisposte ai reparti della R. marina e della R. aeronautica, i quali pur operando alla dipendenza dell'esercito mobilitato rendono i conti agli uffici di revisione istituiti dalle rispettive amministrazioni centrali. Per queste ultime anticipazioni la Ragioneria centrale del Ministero della guerra tiene accesi in apposito registro, distinti conti all'Amministrazione della marina e a quella dell'aeronautica, i quali vengono addebitati delle somme pagate per conto di dette amministrazioni e accreditati dei relativi rimborsi, nonché delle somme introitate, a qualunque titolo per conto delle amministrazioni stesse.
Tiene altresì in evidenza tutte le partite che non rientrano nelle due categorie sopra indicate, onde poter agevolmente procedere alla loro sistemazione.
La Ragioneria stessa, dopo eseguite le verifiche e registrazioni suddette, fa le necessarie partecipazioni al Ministero delle finanze e alle altre amministrazioni interessate, con le modalità prescritte al successivo , per i versamenti in tesoreria delle entrate riscosse e per gli eventuali rimborsi o ricuperi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-65