Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VIII

Art. 66

In vigore dal 8 mag 1935
Periodicamente il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) trasmette ai Ministeri della marina e dell'aeronautica e alle altre amministrazioni interessate un estratto, in doppio esemplare, del conto loro aperto, corredandolo degli ordini di pagamento giustificativi e chiedendo la restituzione di uno degli esemplari munito di apposita dichiarazione di concordanza, nonché il rimborso delle somme dovute le quali saranno fatte versare direttamente al conto corrente straordinario. Trasmette altresì i prospetti delle entrate a favore del Tesoro e di altre amministrazioni dello Stato (mod. 16), al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) affinché questo possa prelevarne dal conto corrente straordinario il relativo ammontare e regolare i conti con le amministrazioni interessate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-66

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