Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VIII
Art. 67
In vigore dal 8 mag 1935
Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) trasmette per il riscontro ai competenti uffici di contabilità e revisione presso i Comandi territoriali, due esemplari dell'elenco delle somme anticipate agli enti mobilitati mod. 18, di cui alla lettera c) dell'. Uno di tali esemplari dovrà essere restituito, con dichiarazione di ricevuta del capo dell'ufficio di contabilità e revisione o di un suo delegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-67