Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VI

Art. 51

In vigore dal 8 mag 1935
La cassa militare, ricevuti gli ordini di riscossione e di pagamento di cui all'articolo precedente effettua le seguenti operazioni: 1) porta in uscita l'ordine di pagamento indicato nel n. 1 del suddetto articolo, ponendo in luogo della firma per quietanza, apposita dichiarazione, firmata dal cassiere e dal controllore, che faccia riferimento generico alle ricevute rilasciate da coloro che riscossero le somme dalla cassa, sussidiaria e che sono allegate all'ordine stesso con gli altri documenti giustificativi; 2) in corrispondenza all'ordine di riscossione di cui al n. 2 dell'articolo precedente emette quietanza. mod. 3 intestata al gestore della cassa sussidiaria al quale sarà fatta pervenire perché la conservi a suo discarico a giustificazione della propria gestione; 3) in corrispondenza agli ordini di riscossione riepilogativi indicati nel n. 3 del precedente articolo emette quietanza mod. 3 contenente nell'oggetto l'indicazione precisa delle entrate riscosse dalla cassa sussidiaria. Tali quietanze vengono intestate al gestore della cassa medesima; 4) pone in uscita l'ordine di pagamento di cui al n. 4 dello articolo precedente corredato delle quietanze emesse a norma del n. 3 del precedente articolo. In luogo della firma per quietanza viene estesa apposita dichiarazione, firmata dal cassiere e dal controllore, che faccia riferimento alle quietanze allegate all'ordine stesso. Le operazioni di cui ai numeri 1) e 2), 3) e 4) del presente articolo debbono essere fatte nel medesimo giorno, in modo da non alterare la corrispondenza, fra i risultati delle scritture della cassa militare e la effettiva giacenza del fondo di cassa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-51

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