Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 46
In vigore dal 8 mag 1935
La cassa militare soddisfa le richieste di fondi di cui all'articolo precedente registrandone l'ammontare in uscita nelle sue scritture e giustificando il movimento coll'ordine di pagamento quietanzato dal gestore della cassa sussidiaria, e, se la somministrazione superi le lire venticinquemila (25.000), anche da un secondo ufficiale delegato, con le modalità vigenti in tempo di pace. All'ordine di pagamento il cassiere allega l'atto di delegazione e l'avviso da staccarsi entrambi dal libretto di riscossione modello 572 (ex 291) del catalogo degli stampati ad uso del R. esercito.
Da parte di coloro che ritirano i fondi è obbligatoria la presentazione del libretto ferroviario o di quello personale di riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-46