Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo V
Art. 44
In vigore dal 8 mag 1935
I depositi cauzionali dei fornitori od assuntori di lavori, sempre quando non possano essere eseguiti presso le Sezioni di tesoreria o presso la Tesoreria centrale, sono ricevuti dalle casse militari.
Tali depositi possono essere fatti in numerario o in titoli dello Stato o da esso garantiti e sono introitati dalle casse predette mediante rilascio di quietanza mod. 3. I depositi in titoli sono conteggiati al valore nominale e sono custoditi nelle casse forti in plichi separati.
La restituzione dei depositi fatti nelle casse militari viene disposta dal Direttore superiore di commissariato o dall'ufficiale da esso delegato, e dai Direttori di commissariato mediante apposito ordine di pagamento da estinguersi in contanti se i depositi furono costituiti in valute correnti, o negli stessi titoli versati se i depositi furono costituiti in titoli di credito. L'ordine di pagamento suddetto viene rilasciato in seguito a regolare nulla osta dell'autorità per conto della quale il deposito fu fatto ed all'ordine stesso è allegata la quietanza mod. 3 da ritirarsi dal depositante.
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