Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo V
Art. 43
In vigore dal 8 mag 1935
Le somme derivanti da contribuzioni di guerra o da prede belliche sono versate nelle casse militari come proventi a favore del Tesoro, nel modo indicato nell'articolo precedente. Per le prede belliche viene emesso un ordine di riscossione per tutto l'ammontare della preda e poscia un ordine di pagamento per la parte aliquota spettante a coloro che eseguirono la preda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-43