Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 8 mag 1935
Nei casi di cambiamento del cassiere o del controllore si procede, per il passaggio alla nuova gestione, alla verifica di cassa con l'assistenza del Direttore superiore di commissariato o dei Direttori di commissariato d'armata o di Corpo d'armata o di ufficiali da essi delegati aventi grado non inferiore a quello cui sono assimilati i funzionari della cassa. Per constatare dell'avvenuta verifica di cassa si compila l'apposito verbale modello 12.
Il fondo di cassa viene dal cassiere cessante consegnato al cassiere subentrante il quale rilascia corrispondente quietanza mod. 3 che il primo allega al conto generale a proprio discarico.
Storico versioni
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