Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo IV

Art. 35

In vigore dal 8 mag 1935
Ogni sera i cassieri, rimettono alla Direzione superiore di commissariato del Comando supremo o alle rispettive Direzioni di commissariato la situazione di cassa, mod. 10, firmata anche dal controllore. I cassieri d'armata e di Corpo d'armata devono compilare detta situazione in doppio originale, uno dei quali è per cura del rispettivo direttore trasmesso immediatamente alla Direzione superiore di commissariato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-35

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