Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 8 mag 1935
Ogni sera i cassieri, rimettono alla Direzione superiore di commissariato del Comando supremo o alle rispettive Direzioni di commissariato la situazione di cassa, mod. 10, firmata anche dal controllore.
I cassieri d'armata e di Corpo d'armata devono compilare detta situazione in doppio originale, uno dei quali è per cura del rispettivo direttore trasmesso immediatamente alla Direzione superiore di commissariato.
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