Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo IV
Art. 34
In vigore dal 8 mag 1935
La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato dovendo far pagare spese dell'esercito mobilitato in località diversa da quella dove risiedono, emettono gli ordini di pagamento sulla dipendente cassa militare, la quale li porta in uscita nella propria contabilità. Il cassiere con l'ammontare di tali ordini si provvede, secondo le circostanze di luogo e secondo l'entità della somma, di vaglia postali, vaglia del tesoro o vaglia bancari a favore del creditore.
Sull'ordine di pagamento, in luogo della firma per quietanza, il cassiere ed il controllore indicano numero e la data del vaglia postale di servizio, del vaglia del tesoro o del vaglia bancario, ed appongono la loro firma. Se trattasi di vaglia postale di servizio uniscono altresì all'ordine di pagamento la ricevuta del vaglia.
I vaglia acquistati dal cassiere sono dal medesimo consegnati alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato interessata per l'invio agli aventi diritto.
Storico versioni
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