Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 58

In vigore dal 24 ago 1934
Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli . Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell' e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa. Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune. Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-58

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