Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 55

In vigore dal 24 ago 1934
L'assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri. Dove risiedono più medici e più levatrici, il comune stipendia uno o più medici chirurghi, una o più levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri. I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-55

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