Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. III
Art. 59
In vigore dal 14 ott 1955
I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.
I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo , l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti.
Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-59