Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo VII
Art. 346
In vigore dal 14 ott 1955
Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.
Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.
Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell' del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda non superiore alle lire ottomila.
Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti origine animale.
Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-346