Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo VI
Art. 342
In vigore dal 24 ago 1934
L'autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, è vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico.
L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero è pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.
Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell'altra.
L'autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, è esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-342