Testo unico delle leggi sanitarieTitolo VI

Art. 339

In vigore dal 14 ott 1955
Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-339

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