Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo VI
Art. 339
In vigore dal 14 ott 1955
Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.
L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento.
Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-339