Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo VI
Art. 340
In vigore dal 24 ago 1934
È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-340