Testo unico delle leggi sanitarieTitolo VI

Art. 337

In vigore dal 24 ago 1934
Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-337

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