Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VIII
Art. 332
In vigore dal 24 ago 1934
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-332