Testo unico delle leggi sanitarieSez. VIII

Art. 332

In vigore dal 24 ago 1934
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati. I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità.
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