Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VIII
Art. 330
In vigore dal 24 ago 1934
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli .
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-330