Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VII
Art. 325
In vigore dal 24 ago 1934
I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.
Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.
In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.
Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-325