Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 320

In vigore dal 24 ago 1934
Gli assuntori di opere, indicati nell', debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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