Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VII
Art. 322
In vigore dal 24 ago 1934
Nel caso preveduto nell', alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi:
1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;
2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell' della legge 9 aprile 1931, n. 358;
3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;
4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;
5° da parte della provincia, a norma dell';
6° da parte di altri enti e di privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-322