Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 322

In vigore dal 24 ago 1934
Nel caso preveduto nell', alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi: 1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio; 2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell' della legge 9 aprile 1931, n. 358; 3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale; 4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti; 5° da parte della provincia, a norma dell'; 6° da parte di altri enti e di privati.
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