Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 319

In vigore dal 24 ago 1934
Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo. In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-319

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