Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VII
Art. 315
In vigore dal 24 ago 1934
Nelle provincie, che hanno territori dichiarati zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.
L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.
Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonché del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.
Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.
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