Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VI
Art. 310
In vigore dal 24 ago 1934
Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.
La cura può anche, con l'assenso dell'autorità anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.
Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.
Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.
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