Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VII
Art. 313
In vigore dal 24 ago 1934
Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno.
Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-313