Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 308
In vigore dal 24 ago 1934
Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, è formato mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati.
Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree.
Le modalità per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-308