Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 306
In vigore dal 24 ago 1934
Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facoltà di nominare ispettori dermosifilografi per una o più provincie alla dipendenza dell'autorità sanitaria provinciale.
La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.
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