Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 307

In vigore dal 24 ago 1934
Il Ministero dell'interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio. La vigilanza viene esercitata dall'autorità sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dell'ispettore dermosifilografo. La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le istruzioni date dal Ministero dell'interno; essa ha la durata di un biennio, può essere rinnovata per bienni successivi, revocata per motivi di servizio ed è escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo. Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore è a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-307

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