Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 302

In vigore dal 24 ago 1934
I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale. Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l'interno.
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