Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 300

In vigore dal 24 ago 1934
Nei principali porti del Regno il Ministero dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalità.
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