Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 296
In vigore dal 24 ago 1934
Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree, anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-296