Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 295
In vigore dal 24 ago 1934
Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:
a) con dispensari pubblici gratuiti;
b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
c) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-295