Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 295

In vigore dal 24 ago 1934
Alla profilassi delle malattie veneree si provvede: a) con dispensari pubblici gratuiti; b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni; c) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-295

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