Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 292

In vigore dal 24 ago 1934
I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato: negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari; nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza. Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea. Chi trascuri di eseguire le denunzie è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-292

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