Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 292
In vigore dal 24 ago 1934
I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato:
negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari;
nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.
Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea.
Chi trascuri di eseguire le denunzie è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-292