Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 291

In vigore dal 24 ago 1934
Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-291

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