Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 286

In vigore dal 29 lug 1967
L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite. Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. È fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.

Note all'articolo

  • La L. 27 giugno 1967, n. 533 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 10 luglio 1966".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-286

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